IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010 e n. 3917 del 30 dicembre 2010; Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; Ravvisata la necessita' di accelerare le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in rassegna; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila del 19 ottobre 2010; Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 27586/AG del 17 dicembre 2010 e prot. 2592/STM del 30 dicembre 2010; Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 586/AG del 12 gennaio 2011 e prot. 654/AG del 13 gennaio 2011; Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 27803/AG del 21 dicembre 2010 e prot. 588/AG del 12 gennaio 2011; Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 28370/AG del 29 dicembre 2010 e del Ministero della difesa del 26 gennaio 2011; Considerata la necessita' di svolgere con la massima tempestivita' i lavori di recupero dei complessi sportivi gia' destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinche' sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attivita' sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni; Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 4447 del 23 novembre 2010, n. 4448 del 24 novembre 2010, n. 4502 del 26 novembre 2010, n. 4525 del 29 novembre 2010, n. 4591 del 1° dicembre 2010, n. 4614 del 2 dicembre 2010, n. 4737 del 9 dicembre 2010, n. 4761 del 13 dicembre 2010, n. 4815 del 16 dicembre 2010, con cui, in virtu' di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennita' di occupazione e dei danni subiti, nonche' dei costi necessari per il ripristino delle aree gia' occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonche' le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 644/AG del 13 gennaio 2011, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessita' di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna e prot. 1846/AG dell'1 febbraio 2011; Visto l'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 e la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 294 del 20 gennaio 2011; Viste le note del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 160 del 25 gennaio 2011 e del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 2121/AG del 4 febbraio 2011; Viste la nota del Ministero dell'interno del 2 febbraio 2011 e la nota della Struttura Tecnica di Missione del Commissario delegato per la ricostruzione del 7 febbraio 2011; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche dell'8 febbraio 2011; Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 27 gennaio 2011; Viste la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 2998/AG del 15 febbraio 2011 e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 2409/VARIE/2152 del 16 febbraio 2011; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; D'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte con ordinanze della pubblica amministrazione o comunque svolte su incarico della medesima, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso i centri di raccolta comunali, i siti di deposito temporaneo e di stoccaggio provvisorio. 2. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per le attivita' di ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero in aree pubbliche a servizio di piu' cantieri. 3. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di demolizione selettiva di cui al comma 2 sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07; al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*, il codice CER 17.09.04 rifiuti misti della attivita' di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01. 34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero qualora derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorita', e vengono conservati per il loro riutilizzo. 4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1, nonche' dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, derivanti dal conferimento differenziato, da avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate. Per il trasporto delle frazioni di cui al comma 3 e' autorizzata anche l'A.S.M. S.p.A. Societa' Aquilana Multiservizi. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione all'albo nazionale), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee di cui al comma 3 nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. 5. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. 6. Il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forze Armate e l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3, lettera b) del D.M. 16 maggio 1991, n. 198.