IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile  2009,  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845  del  29  gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010,  n.  3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877  del  12  maggio
2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18  giugno  2010,  n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010,  n.  3896
del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905  del  10
novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010 e n. 3917 del 30 dicembre
2010; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2009  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di Commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24
giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009; 
  Ravvisata la necessita' di accelerare le  operazioni  di  rimozione
dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici  pubblici
e privati a seguito dell'evento sismico in rassegna; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
dell'Aquila del 19 ottobre 2010; 
  Viste le note del Commissario delegato - Presidente  della  regione
Abruzzo prot. 27586/AG del 17 dicembre 2010 e prot. 2592/STM  del  30
dicembre 2010; 
  Viste le note del Commissario delegato - Presidente  della  regione
Abruzzo prot. 586/AG del 12  gennaio  2011  e  prot.  654/AG  del  13
gennaio 2011; 
  Viste le note del Commissario delegato - Presidente  della  regione
Abruzzo prot. 27803/AG del 21 dicembre 2010 e  prot.  588/AG  del  12
gennaio 2011; 
  Viste le note del Commissario delegato - Presidente  della  regione
Abruzzo prot. 28370/AG del 29 dicembre 2010  e  del  Ministero  della
difesa del 26 gennaio 2011; 
  Considerata la necessita' di svolgere con la massima  tempestivita'
i lavori di recupero dei complessi sportivi gia' destinati alla prima
accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile
2009, affinche' sia assicurato il ritorno alle normali condizioni  di
vita anche attraverso la  ripresa  di  attivita'  sportive,  ad  alta
valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni; 
  Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 4447 del  23  novembre
2010, n. 4448 del 24 novembre 2010, n. 4502 del 26 novembre 2010,  n.
4525 del 29 novembre 2010, n. 4591 del 1° dicembre 2010, n. 4614  del
2 dicembre 2010, n. 4737 del 9 dicembre 2010, n. 4761 del 13 dicembre
2010, n. 4815 del 16 dicembre 2010, con cui, in  virtu'  di  apposita
convenzione stipulata in data 26 novembre  2009  con  il  Commissario
delegato nominato  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 6 aprile 2009,  sono  state  trasmesse  ulteriori  stime
relative all'indennita' di occupazione e dei  danni  subiti,  nonche'
dei costi necessari per il ripristino delle aree  gia'  occupate  per
assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti  anche
alcuni  dei  predetti  complessi  sportivi;  nonche'  le   note   del
Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot.  644/AG
del 13 gennaio 2011, con cui si rappresenta la condivisione  di  tali
stime e la  necessita'  di  autorizzare,  nei  limiti  di  spesa  ivi
indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita'
sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in
rassegna e prot. 1846/AG dell'1 febbraio 2011; 
  Visto l'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3917 del  30  dicembre  2010  e  la  nota  del  Ministero
dell'interno,  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del   soccorso
pubblico e della difesa civile prot. 294 del 20 gennaio 2011; 
  Viste le note del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 160  del  25
gennaio 2011 e del Commissario delegato -  Presidente  della  regione
Abruzzo prot. 2121/AG del 4 febbraio 2011; 
  Viste la nota del Ministero dell'interno del 2 febbraio 2011  e  la
nota della Struttura Tecnica di Missione del Commissario delegato per
la ricostruzione del 7 febbraio 2011; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  Direzione  Generale  per  la  tutela   del
territorio e delle risorse idriche dell'8 febbraio 2011; 
  Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali del
27 gennaio 2011; 
  Viste la nota del Commissario delegato - Presidente  della  regione
Abruzzo prot. 2998/AG del 15 febbraio 2011 e la  nota  del  Ministero
dell'economia e delle finanze prot. 2409/VARIE/2152 del  16  febbraio
2011; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  D'intesa  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare; 
  D'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I materiali  derivanti  dal  crollo  degli  edifici  pubblici  e
privati  causati  dall'evento  sismico  del  6  aprile  2009,  quelli
derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti disposte con ordinanze della pubblica  amministrazione  o
comunque svolte su incarico della medesima, sono considerati  rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99 ai sensi del decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24  giugno  2009
n. 77, limitatamente alle fasi  di  raccolta  e  trasporto  presso  i
centri di raccolta comunali, i  siti  di  deposito  temporaneo  e  di
stoccaggio provvisorio. 
  2. I soggetti beneficiari a qualsiasi  titolo  di  finanziamenti  a
carico  della  pubblica   amministrazione   per   le   attivita'   di
ricostruzione totale o parziale e gli interventi di  ristrutturazione
immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al  comma  1  sono
obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e
conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli
appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero
in aree pubbliche a servizio di piu' cantieri. 
  3. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita  delle  macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva di cui al comma  2  sono  attribuiti,  tra  gli
altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER
17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07; al legno il codice
CER 17.02.01, ai materiali da costruzione  il  codice  CER  17.01.07,
codice CER  17.08.01*  materiali  da  costruzione  a  base  di  gesso
contaminati da sostanze pericolose, oppure  il  codice  CER  17.08.02
materiali da costruzione a base di gesso diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 17.08.01*, il  codice  CER  17.09.04  rifiuti  misti  della
attivita' di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui  alle
voci 17.09.01*, 17.09.02* e  17.09.03*,  ai  rifiuti  ingombranti  il
codice CER 20.03.07, ai  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER  20.01.35*  e  codice
CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER  17.06.03*,  oppure
CER  17.06.04,  ai  cavi  elettrici  il  codice  CER  17.04.11,  agli
accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER  20.01.  34.  Ai
rifiuti non  altrimenti  riciclabili  e'  attribuito  il  codice  CER
20.03.99 ovvero qualora derivanti da selezione  meccanica  il  codice
CER 19.12.12. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non
costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico  e
storico, i beni ed effetti di valore  anche  simbolico,  i  coppi,  i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di  cultura  locale,  il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e
separati  all'origine,  secondo  le  disposizioni  delle   competenti
Autorita', e vengono conservati per il loro riutilizzo. 
  4. Il trasporto dei materiali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  dei
rifiuti  inerti  da  costruzione   e   demolizione,   derivanti   dal
conferimento differenziato, da avviare a recupero  o  smaltimento  e'
operato a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze
armate. Per il  trasporto  delle  frazioni  di  cui  al  comma  3  e'
autorizzata anche l'A.S.M.  S.p.A.  Societa'  Aquilana  Multiservizi.
Tali  soggetti  sono  autorizzati  in  deroga   agli   articoli   212
(iscrizione all'albo nazionale), 193  (FIR)  e  188-ter  del  decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Le predette  attivita'  di  trasporto  sono  effettuate
senza  lo  svolgimento  di   analisi   preventive.   Il   Centro   di
Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i  Raee  di
cui al comma 3 nelle condizioni  in  cui  si  trovano,  con  oneri  a
proprio carico. 
  5. I Vigili del  Fuoco  e  le  Forze  Armate  sono  autorizzati  al
trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione  dei
Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito
degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere  individuati
con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n.  11
del 17 luglio 2009. 
  6. Il Corpo Nazionale del Vigili  del  Fuoco,  le  Forze  Armate  e
l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in  deroga  all'articolo  2,  comma
227,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   all'utilizzo   di
autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3,  lettera
b) del D.M. 16 maggio 1991, n. 198.